Cass. Civ., Sez. II. n. 7811/2006. Ambito delle facoltà riconosciute dall' art. 1021 c.c..

Il diritto di uso non è limitato a soddisfare i bisogni personali del titolare, ma si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo l’usuario, non diversamente dall’usufruttuario, servirsi della cosa in modo pieno, dovendo soltanto rispettare la destinazione economica di essa. Ne consegue che la costruzione di un manufatto da adibire a garage rientra nell’ambito delle facoltà riconosciute dall'art. 1021 c. c. al titolare, in forza di convenzione scritta, di un diritto di uso su un'area nuda, salva la rilevanza che detta opera assume nella regolamentazione dei rapporti tra le parti al momento della cessazione del diritto.

Commento

La portata della pronunzia deve comunque essere ricondotta al principio, fondamentale in materia di diritto di uso e di abitazione, secondo il quale il limite è costituito dal soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia. Ogni facoltà che costituisca l'estrinsecazione di questo contesto è da reputarsi consentita.

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