Cass. Civ., sez. II. n. 18255/2006. Spazi a parcheggio: destinazione obbligatoria a servizio del fabbricato ed appartenenza agli enti comuni dello stesso.

La speciale normativa urbanistica che prescrive la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi (art. 41-sexies L. 1150/1942, aggiunto dall'art. 18 della L. 765/1967, modificato dall'art. 9 L. 122/1989 e dall'art. 26, IV comma, della L. 47/1985) pone un vincolo pubblicistico di destinazione, che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi ed il cui contenuto è, tuttavia, limitato all'imposizione che appositi spazi siano riservati a parcheggio nella nuove costruzioni in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato e a stabilire un nesso pertinenziale tra tali spazi e l'intero edificio. È pertanto consentito il trasferimento dell'area di parcheggio globalmente e "pro indiviso" agli acquirenti dei vari appartamenti, in modo che costituisca una parte comune.

Commento

La pronunzia si inserisce nella giurisprudenza che, in tema di necessario asservimento dei posti auto al fabbricato, ha escogitato la creazione di un diritto reale di uso in favore delle aree condiminiali adibite a parcheggio facendo formalmente salva la possibilità di un'alienazione separata dei detti posti auto rispetto alle singole unità abitative (cfr. Cass. Civ. 6533/1992). In questo senso essa rappresenta una ulteriore via rispetto alla discussa soluzione di cui sopra.
Va tuttavia osservato come, in esito all'entrata in vigore della legge n.246/2005, sia stato modificato ancora una volta l'art.41 sexies della legge 1150/1942, per l'effetto sancendo la libera trasferibilità dei posti auto.

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