Cass. Civ., sez. II, n. 9905/2004. Criterio interpretativo del "favor testamenti" nel caso in cui l'effettivo valore dei beni di cui al 733, I comma C.c. non corrisponda al valore della quota.

In tema di divisione ereditaria, l'art. 733 - il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore - va interpretato alla luce del "favor testamenti", e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio.

Commento

Rilevante decisione della S.C. che precisa il senso del modo di disporre dell'art. 733 cod.civ. (c.d. assegno divisionale semplice). Non occorre cioè che le regole per la composizione dei lotti divisionali date dal testatore debbano per forza risultare in maniera del tutto esattamente corrispondenti alle quote di spettanza dei condividenti. E' sufficiente che la precisa perequazione dei lotti sia raggiungibile con l'imposizione di conguagli a favore di taluno ed a carico di altri.

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