Cass. Civ., sez. II, n. 9508/2005. Presupposti della incapacità naturale del testatore ai fini della nullità del documento.

Perché sussista incapacità naturale del testatore, ai fini della nullità per incapacità della scheda, è necessaria non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo, in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Costituisce, pertanto, onere probatorio a carico di chi assuma l'esistenza di quello stato provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. (Nella specie in applicazione del riferito principio la Suprema corte ha affermato che correttamente il giudice del merito, sulla base delle risultanze istruttorie aveva affermato la validità del testamento atteso che la patologia da cui era affetto il testatore non ne comportava la incapacità nei sensi precisati sopra, risultando dal foglio di dimissioni da un ospedale pubblico, che il de cuius aveva un sensorio integro, era vigile, e orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone).

Commento

La pronunzia è sostanzialmente conforme ai precedenti: cfr., tra tutte, Cass. Civ., Sez.II, n. 15480/2001.

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