Cass. Civ., Sez. II, n. 9505 del 21 aprile 2010. In assenza di procura scritta Il promissario acquirente di bene immobile non può invocare il principio dell'apparenza del diritto.

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il principio dell'apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma, scritta "ad substantiam", stabilita per il negozio definitivo; analogamente è da reputarsi per la ratifica dell'anzidetto contratto, concluso, per l'appunto, da un soggetto privo di idoneo potere rappresentativo, richiedente la forma scritta "ad substantiam", poiché l'art. 1399 cod. civ. impone, per la ratifica, la medesima forma prescritta per il contratto cui essa si riferisce.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sul tema dell'apparenza del diritto conferma l'orientamento in base al quale il principio di protezione dell'apparenza cede il passo di fronte alla indispensabilità della forma scritta dell'atto dal quale scaturirebbero i poteri rapresentativi (cfr. anche Cass. civile, sez. II 2005 n. 7640).
Se il terzo ha fatto affidamento sull'esistenza di questi poteri pur non avendo richiesto l'esibizione del documento scritto dal quale essi promanerebbero, imputet sibi (più pedestremente: "affari suoi"). Egli non potrà invocare il principio dell'apparenza del diritto per far valere l'efficacia del contratto.

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