Cass. Civ., sez. II, n. 9466/2004. Divieto del patto commissorio in qualunque negozio,tipico e atipico.

Il divieto del patto commissorio, con la conseguente sanzione di nullità radicale, è stato ritenuto operante rispetto a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, allorché esso venga impiegato per conseguire il fine concreto, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nell' ipotesi di mancato adempimento di un'obbligazione assunta.

Commento

Ancora una pronunzia della S.C. che fa leva sull'apprezzamento in concreto dell'elemento causale. L'atto non viene valutato in relazione alla funzione che astrattamente esso può svolgere, bensì con riferimento allo scopo concreto che i contraenti intendono perseguire. Ne segue che si debba considerare nulla per contrarietà al divieto del patto commissorio ogni pattuizione la cui dinamica effettuale sia intesa a porre in essere un vincolo (contrassegnato da una funzione di garanzia) che abbia quale effetto quello di attuare il trasferimento di un diritto su un bene in conseguenza dell'inadempimento di un'obbligazione.

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