Cass. Civ., sez. II, n. 9088/2007. Qualificazione del contratto deducente in parte un corrispettivo in denaro, in parte il trasferimento di un diritto su un bene: vendita o permuta?

Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensí alla comune volontà delle parti, ricostruendo gli interessi comuni e personali che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi.

Commento

Nella fattispecie decisa dalla S.C. il proprietario di un terreno ne aveva ceduto la proprietà ad un imprenditore, con l'intesa che costui avrebbe provveduto a corrispondere, quale corrispettivo, per una quota di metà un prezzo in denaro e, per la residua parte, la proprietà di alcune unità immobiliare costruende o, a scelta di esso cessionario, il saldo in denaro. La Cassazione si basa sulla ricostruzione della volontà delle parti, ciò che indubbiamente vale a qualificare l'aspetto nodale della causa del contratto.

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