Cass. Civ., Sez. II, n. 8662/2008. Comunione legale dei beni e acquisto per accessione.

Anche nelle ipotesi in cui i coniugi, ai sensi dell'art. 228, L.n. 151/1975, abbiano optato per il regime della comunione legale pure per i beni acquistati dopo il matrimonio ma prima dell'entrata in vigore della predetta legge é applicabile il principio secondo cui la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, su suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno dei coniugi appartiene solo a costui in virtù delle disposizioni generali sull'accessione, e, quindi, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, comma I, c. c.. Ciò salvo contrario accordo dei coniugi, impediente l'accessione della costruzione al suolo, quale quello costitutivo del diritto di superficie il quale, però, deve precedere necessariamente l'edificazione della costruzione, operando l'accessione "ipso iure".

Commento

(di Daniele Minussi) Nel ribadire la tesi già sposata dalle Sez. Unite (Cass. Civ. Sez. Unite, 651/96) la S.C. precisa che l'unico strumento impeditivo della dinamica propria della accessione è costituito dalla costituzione di un diritto di superficie, irrilevante palesandosi l'eventuale stipulazione di convenzione volta a ricomprendere nella comunione legale i beni acquistati prima dell'entrata in vigore della legge del '75 e dopo il matrimonio.

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