Cass. Civ., sez. II, n. 7707/2007. Prestazione professionale del notaio e dovere di consiglio alle parti della compravendita.
Non può rientrare nella prestazione professionale del notaio il dovere di consigliare il venditore di accertare la solvibilità del compratore nel caso di vendita con pagamento dilazionato del prezzo o di consigliare al compratore di accertare l'inesistenza di eventuali vizi. Pertanto, quando in sede di stipula di una vendita, l’alienante dichiara che sull'immobile oggetto del trasferimento grava un'ipoteca, ma che il debito a garanzia del quale è stata iscritta si è estinto, è da ritenere che l'acquirente, secondo la diligenza del normale padre di famiglia, abbia controllato la veridicità di tale circostanza, attraverso la richiesta di esibizione della quietanza, senza che sia configurabile un obbligo professionale del notaio avente a oggetto il consiglio di effettuare la relativa verifica.