Cass. Civ., sez. II, n. 7707/2007. Prestazione professionale del notaio e dovere di consiglio alle parti della compravendita.

Non può rientrare nella prestazione professionale del notaio il dovere di consigliare il venditore di accertare la solvibilità del compratore nel caso di vendita con pagamento dilazionato del prezzo o di consigliare al compratore di accertare l'inesistenza di eventuali vizi. Pertanto, quando in sede di stipula di una vendita, l’alienante dichiara che sull'immobile oggetto del trasferimento grava un'ipoteca, ma che il debito a garanzia del quale è stata iscritta si è estinto, è da ritenere che l'acquirente, secondo la diligenza del normale padre di famiglia, abbia controllato la veridicità di tale circostanza, attraverso la richiesta di esibizione della quietanza, senza che sia configurabile un obbligo professionale del notaio avente a oggetto il consiglio di effettuare la relativa verifica.

Commento

Ancora una pronunzia riguardante il contenuto della prestazione professionale notarile. Se in alcuni precedenti è stato affermato come rientrante nel novero delle condotte doverose del notaio addirittura la consulenza tributaria, sia pure legata alle imposte indirette (cfr. Cass. 309/03 riferita alla mancata fruizione di agevolazioni "prima casa"), nell'ipotesi in esame viene, in senso contrario, ad escludersi che il professionista sia tenuto a consigliare la parte di compiere specifici accertamenti.

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