Cass. Civ., sez. II, n. 7640/2005. Apparenza "colposa" (rappresentante apparente) e negozi contrassegnati da formalismo ad substantiam

Nel caso in cui la rappresentanza si dispieghi in un negozio per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, qual è la compravendita di immobili, non solo l'esistenza del potere rappresentativo deve essere documentato in una procura avente la stessa foma, ma la cosiddetta contemplatio domini, o spendita del nome, deve essere non solo espressa ma deve anche risultare, ad substantiam, dallo stesso documento contrattuale, a nulla rilevando che la procura sia esistente ovvero che essa sia esibita o che sia a conoscenza dell'atro contraente, né rileva l'eventuale affidamento di costui sulla esistenza del potere rappresentativo.

Commento

Esclusa la possibilità di configurare rappresentanza apparente in materia di stipulazioni contrassegnate da formalismo scritto ad substantiam, stante l'indispensabilità, in tal caso, che la procura rivesta la stessa veste (come anche l'eventuale distinta spendita del norme che venisse fatta in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1401 e ss. cod.civ.).

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