Cass. Civ., sez. II, n. 7579/2007. Continuità del possesso e proponibilità dell'azione di reintegrazione.

In tema di azione di spoglio, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato. In particolare, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo non viene meno per la utilizzazione non continuativa, quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del medesimo.

Commento

La pronunzia si riallaccia alla presunzione di possesso intermedio di cui all'art.1142 cod.civ., precisandone la sostanza.

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