Cass. Civ., sez. II, n. 7287/2005. Obbligazioni indivisibili ed effetti liberatori.

In tema di obbligazioni indivisibili, tra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l'impossibilità che gli effetti del contratto definitivo si producano pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissori comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall'articolo 1317 del Cc, non sia oggettivamente suscettibile dell'effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori che l'articolo 1301 del Cc ricollega alla remissione fatta da uno dei creditori. All'insuscettibilità di tale effetto non consegue, tuttavia, la risolubilità del contratto per l'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, attesa l'espressa previsione nell'articolo 1320 del Cc che la remissione di uno dei creditori non comporta la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e che il loro diritto a domandare la prestazione indivisibile è condizionato unicamente all'addebito o rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione.

Commento

Se in linea di massima alle obbligazioni indivisibili si applica la disciplina delle obbligazioni solidali in virtù del rinvio di cui all'art. 1317 cod.civ., ciò tuttavia non può comportare, ai sensi dell'art. 1320 cod.civ., gli effetti liberatori (neppure parziali) di cui all'art. 1301 cod.civ. quando intervenga remissione da parte di uno dei con creditori, a ciò ostando la natura indivisibile dell'obbligazione. In tale eventualità non si verifica neppure risoluzione parziale del contratto.

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