Cass. Civ., Sez. II, n. 5868/2006. Esclusione della responsabilità professionale del notaio in relazione a concorde ed espresso esonero dall'esecuzione delle visure.

Nel caso in cui un notaio sia stato richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata, qualora vi sia stato espresso esonero del notaio, per concorde volontà delle parti, con una clausola inserita nella scrittura, dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle c.d. visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, deve escludersi l'esistenza della responsabilità professionale del notaio, in quanto tale clausola non può essere considerata meramente di stile essendo stata parte integrante del negozio e sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come, nella specie, ragioni di urgenza di stipula dell'atto da esse addotto, né in tal caso rileva il c.d. dovere di consiglio relativo alla portata giuridica della clausola stessa, giacché detta clausola, implicando l'esonero da responsabilità del notaio, esclude la rilevanza di ogni spiegazione da parte del professionista.

Commento

L'esplicito esonero del notaio dal compiere le visure ipocatastali viene reputato, quando le parti della vendita si siano espresse concordemente in tal senso, causa di esclusione della responsabilità del professionlista. Viene in tal modo indirettamente affermata la naturale ricomprensione nell'incarico affidato al notaio (ancorchè abbia a perfezionare semplice scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni e non già un atto pubblico) di dare esecuzione alle visure ipocatastali, obbligo che pareva essere stato escluso da Cass. 23934/2004 (anche se in relazione ad un'ipotesi in cui il contenuto della scrittura non era riconducibile all'opera del notaio, meramente autenticante).

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