Cass. Civ., sez. II, n. 5549/2005. Irrilevanze del semplice silenzio ai fini della configurazione del dolo omissivo.

L'atto di liberalità effettuato dal suocero nei confronti della nuora in procinto di chiedere la separazione dal proprio consorte, atto che non sarebbe stato posto in essere se tale crisi matrimoniale fosse stata conosciuta, deve considerarsi valido, sul presupposto che il dolo omissivo, causa di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., può ravvisarsi solo quando l'inerzia di uno dei contraenti si inserisce in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito; il semplice silenzio volto a non contrastare la percezione della realtà da parte dell'altro contraente, non costituisce, infatti, causa invalidante del contratto.

Commento

La pronunzia si inserisce nell'orientamento in base al quale il mero contegno omissivo non vale a configurare il dolo negoziale (cfr. Cass. S.U. 1955/1986).

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