Cass. Civ., sez. II, n. 5119/2009. Esclusione della natura di patto successorio del riconoscimento di debito esigibile post mortem.

Il documento con il quale taluno dichiari "io sottoscritto - come riconoscimento e compenso di tutta la assistenza, cura e amministrazione a me fatta da oltre venti anni sino a oggi da mia nipote - mi riconosco debitore di mia nipote... della somma di lire... per l'assistenza le cure, il lavoro e l'amministrazione che continuerà a farmi da oggi in poi dichiaro di darle lire... all'anno. Non avendo ora denaro mia nipote prenderà quanto le devo per come detto sopra, dopo la mia morte, a meno che non venderà l'appartamento di..." non realizza un vietato patto successorio, costituendo piuttosto un negozio inter vivos atteso che con esso la parte ha disposto la descritta attribuzione patrimoniale con la sottoscrizione della convenzione stessa, riconoscendosi fin d' allora debitrice della nipote per le causali ivi indicate e prevedendo soltanto, quanto all'estinzione del debito riconosciuto, il suo differimento dopo la sua morte, nella ipotesi di mancata vendita in vita dell'appartamento descritto.

Commento

Può prestarsi l'atto ricognitivo del debito ad essere utilizzato come patto successorio istitutivo? La sussistenza di tale fenomeno, da qualificarsi in chiave di fattispecie simulata. è stata esclusa in concreto in un'ipotesi in cui l'ereditando aveva riconosciuto di essere in debito nei confronti di chi gli aveva prestato in vita cura ed assistenza, dovendo essere soddisfato del proprio credito solamente post mortem.

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