Cass. Civ., sez. II, n. 5092/2006. Sulle concrete modalità di esecuzione della collazione da parte del coerede debitore del de cuius

Ai sensi dell'art.724, secondo comma, cod. civ., il coerede debitore del " de cuius ", al fine di assolvere alla propria obbligazione, deve conferire alla massa l'intero debito, imputandolo alla sua quota, e non anche pagare direttamente agli altri coeredi, che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote loro spettanti.

Commento

La pronunzia precisa le modalità concrete dell'effettuazione della collazione del coerede che sia debitore del de cuius, stabilendo che occorre procedere al conferimento della passività integralmente, successivamente imputandolo alla propria quota ereditaria.

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