Cass. Civ., sez. II, n. 4952/2004. Utilizzazione da parte del proprietario del fondo servente delle opere realizzate per renderne possibile l' esercizio.

Il diritto di servitù di passaggio su fondo altrui non esclude che il proprietario del fondo servente possa servirsi delle opere realizzate per renderne possibile l' esercizio, salvo che ciò sia escluso dal titolo della servitù o che tale utilizzazione comprometta il passaggio del titolare della servitù.

Commento

La pronunzia ha a che fare con il tema delle concrete modalità di esercizio del diritto reale di servitù, nel solco del contemperamento degli interessi del titolare del fondo servente e di quelli del titolare del fondo dominante.

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