Cass. Civ., sez. II, n. 4258/2006. La facoltà di costruire sopra l'edificio spetta a ciascuno dei proprietari pro diviso dell'ultimo piano.

La transazione che ha ad oggetto i beni comuni è un negozio dispositivo, e pertanto per essere validamente conclusa dall'amministratore necessita non dell'autorizzazione della maggioranza dell'assemblea ma del consenso di tutti i condomini.

La facoltà di sopraelevare concessa dall'art. 1127, primo comma, c.c., al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, se l'ultimo piano appartenga “pro diviso” a più persone, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione, e nei limiti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1127.

Commento

La pronunzia riguarda l'ipotesi in cui vi siano più contitolari dell'ultimo piano, ciascuno dei quali risulti proprietario esclusivo di una porzione individuata, in relazione alla quale, in proiezione, può reputarsi spettante ad ognuno la distinta parte della sovrastante colonna d'aria. Diversamente dovrebbe concludersi nel caso in cui la proprietà dell'ultimo piano spettasse a più comproprietari indivisamente.

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