Cass. Civ., sez. II, n. 4258/2006. La facoltà di costruire sopra l'edificio spetta a ciascuno dei proprietari pro diviso dell'ultimo piano.
La transazione che ha ad oggetto i beni comuni è un negozio dispositivo, e pertanto per essere validamente conclusa dall'amministratore necessita non dell'autorizzazione della maggioranza dell'assemblea ma del consenso di tutti i condomini.
La facoltà di sopraelevare concessa dall'art. 1127, primo comma, c.c., al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, se l'ultimo piano appartenga “pro diviso” a più persone, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione, e nei limiti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1127.