Cass. Civ., sez. II, n. 4224/2007. Ambito di applicabilità dell'istituto del retratto successorio.

Il retratto successorio, avendo la funzione di impedire l'intromissione di estranei nello stato di indivisione che si determina al momento dell'apertura della successione mortis causa, si applica soltanto alle comunioni ereditarie, atteso che l'art. 732 c.c. derogando al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà non può trovare applicazione fuori dai casi espressamente previsti, né può operare in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1116 c.c., che estende alla divisione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria, essendo escluse dall'estensione le norme incompatibili con quelle tipiche della comunione ordinaria.

Commento

L'art.732 cod.civ. è norma inestensibile alla divisione delle cose comuni in generale, analogamente a quanto è dato di osservare per gli artt. 713, 715, 724, 725, 731, 734, 735, 737-751, 752-756 cod.civ..

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