Cass. Civ., sez. II, n. 4023/2007. Interesse del terzo a far valere la simulazione del contratto.

L'art. 1415, II comma,c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto.

Commento

La decisione si pone nel solco di Cass. 2968/87: la legittimazione ad agire dei terzi non è certo indifferenziata. Occorre pur sempre che gli stessi siano titolari di un interesse ad agire che li abiliti a svolgere l'impugnativa dell'atto ex art.112 c.p.c..

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