Cass. Civ., sez. II, n. 4016/2004. Necessità dell'imprevedibilità della circostanza sopravvenuta al momento del perfezionamento del contratto.

L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1464 del Cc (in tema di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta parziale) richiede, come indefettibile presupposto, che la circostanza sopravvenuta non sia prevedibile, al momento del perfezionamento del contratto, dovendo consistere in un evento che abbia il carattere dell'assolutezza e dell'oggettività, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato la disposizione in esame in una fattispecie in cui, come delineato nella stessa sentenza, la circostanza poi verificatasi successivamente era stata accertata essere prevedibile).

Commento

Come per il caso della risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale (art.1463 cod.civ.), anche ai fini di reputare sussistente una situazione di impossibilità sopravvenuta parziale si richiede l'imprevedibilità della sopravvenienza, quale indice della assenza di colpa della parte, alla quale non possa rimproverarsi la prevenibilità o la prevedibilità dell'evento.

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