Cass. Civ., sez. II, n. 3740/2007. Nullità virtuale del contratto d'opera professionale concluso fra praticante avvocato e cliente.

È nullo per contrarietà all'art. 2231 c.c. il contratto concluso tra il praticante avvocato e un cliente anche se relativo a prestazioni preparatorie rispetto a quelle che si estrinsecano nel compimento di atti processuali.

Commento

Dalla natura imperativa ex art.1418 I comma cod.civ. della norma di cui all'art.2231 cod.civ. si desume la nullità virtuale del contratto concluso in violazione della stessa. Notevole è l'estensione della portata dell'art.2231 cod.civ. anche alle prestazioni professionali complementari rispetto all'attività giudiziale, prestazioni pur sempre reputate riconducibili all'esercizio della professione di avvocato.

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