Cass. Civ., Sez. II, n. 3713/2003. Convivenza di fatto: viene meno la presunzione di gratuità delle prestazioni rese da una parte in favore dell'altra quando esulano dai doveri di carattere civile e morale di mutua assistenza

Nell'ambito dei rapporti di convivenza more uxorio la presunzione di gratuità delle prestazioni rese da una parte in favore dell'altra viene meno allorchè risulti che la prestazione stessa esula dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in relazione alle qualità e condizioni sociali delle parti e si configuri come mera operazione economica patrimoniale che abbia determinato un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente con proprio ingiusto danno. (Nella specie in costanza di convivenza more uxorio la convenuta aveva acquisto un terreno e l'attore, acquistando i materiali e lavorando tutto il suo tempo libero aveva costruito sia la casa di abitazione che altro edificio di tre piani, al grezzo oltre ai locali accessori. Proposta domanda ex articolo 936 del Cc e accolta questa in sede di merito, la convenuta aveva proposto ricorso per cassazione deducendo che nulla competeva a controparte trattandosi di adempimento, da parte sua, di un dovere morale, atteso il rapporto di convivenza. La Suprema corte ha rigettato la deduzione in considerazione dei principi sopra esposti).

Commento

Come qualificare le attribuzione effettuate al convivente more uxorio? Sia che si riconduca il fenomeno alla donazione remuneratoria, sia che ad esso si ritagli le vesti dell'obbligazione naturale, si è fuori dalle rispettive nozioni nell'ipotesi di esorbitanza dell'entità della prestazione, tenuto conto della qualità delle parti.

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