Cass. Civ., Sez. II, n. 3185/2003. I diritti di credito non cadono nelle comunione legale tra coniugi
La comunione legale tra i coniugi, di cui all'articolo 177 del Cc, riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentale all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione. Deriva, da quanto precede, pertanto, che in caso di contratto preliminare di vendita stipulato da uno dei coniugi, l'altro non è legittimato a proporre domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell'articolo 2932 del Cc.