Cass. Civ., sez. II, n. 26955/2009. Accettazione e rinuncia del legato sostitutivo di legittima ed acquisizione della cosa legata.

In materia di diritti riservati ai legittimari, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell'oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima; allo stesso modo, la proposizione dell'azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima.

Commento

La pronunzia sottolinea la perplessità, l'inconcludenza della semplice condotta materiale del legatario che abbia appreso materialmente il bene oggetto del legato sostitutivo, ciò che è da rapportare alla natura informale dell'accettazione e/o della rinunzia al legato stesso.
Ciò nonostante non risulterebbe coerente per il legittimario che abbia proposto l'azione di riduzione nonostante l'apprensione del bene legato e l'accettazione del legato stesso, farvi poi rinunzia senza restituire il bene stesso.

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