Cass. Civ., sez. II, n. 26737/2008. Necessità del consenso negoziale in forma scritta ad substantiam in relazione all'utilizzo esclusivo di un bene con sottrazione definitiva al godimento ad opera di altri.

In tema di condominio, nel caso in cui un condomino utilizzi la canna fumaria dell'impianto centrale di riscaldamento - nella specie per lo scarico dei fumi da una pizzeria - dopo che questo sia stato disattivato dal condominio, sussiste violazione dell'art. 1102 c. c., trattandosi non di uso frazionato della cosa comune, bensí della sua esclusiva appropriazione e definitiva sottrazione alle possibilità di godimento collettivo, nei termini funzionali praticati, per legittimare le quali è necessario il consenso negoziale, espresso in forma scritta "ad substantiam", di tutti i condomini.

Commento

Il modo di disporre dell'art.1102 cod.civ. impone che la fruizione del bene comune condominiale non possa prescindere dalla parallela praticabilità di analogo utilizzo da parte degli altri condomini ovvero dal perfezionamento di un accordo atto a permetterne il godimento esclusivo.

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