Cass. Civ., sez. II, n. 26468/2007. Nullità e annullabilità delle deliberazioni assembleari condominiali.
Devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, quelle con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, quelle comunque invalide in relazione all'oggetto, quelle che incidono, sulle cose o servizi comuni o sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, comprimendoli laddove non è consentito. Devono invece qualificarsi come annullabili le delibere viziate nella regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali o assunte in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, ovvero da generiche irregolarità, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.