Cass. Civ., Sez. II, n. 26367 del 29 dicembre 2010. Il contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui, ancorchè valido, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica.

Al contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui (nella specie, un fondo indiviso) si adatta la disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480 cod. civ., con la conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente, o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva. Ne consegue che un siffatto contratto preliminare è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., e rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce un orientamento già espresso (cfr. Cass. civile, sez. II 51/1996). Da tenere presente la differenza tra preliminare di vendita di cosa altrui prospettata come tale e preliminare di vendita di un bene la cui altruità è stata sottaciuta.

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