Cass. Civ., sez. II, n. 26232/2005. Recesso e caparra confirmatoria nel preliminare di vendita

In un contratto preliminare di vendita,il promittente acquirente che abbia versato la caparra confirmatoria, dopo aver chiesto che si accerti l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, non può chiedere che la controparte venga condannata a corrispondergli un importo pari al doppio della caparra, perché ciò presupporrebbe il contestuale esercizio del diritto di recesso da un contratto ancora esistente tra le parti

Commento

Soltanto apparente il contrasto con Cass. Civ. 1952/2003, la quale aveva statuito nel senso della possibilità per il contraente non inadempiente di sostanzialmente scegliere se far valere la causa di risoluzione del contratto oppure esercitare il diritto di recedere. Infatti un conto è optare nel secondo senso senza aver precedentemente domandato la risoluzione, un altro è l'inverso. L'art. 1453 cod.civ., a mente del quale non può più essere chiesto l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione si pone infatti come principio generale. E' peraltro vero che la detta norma parrebbe riferirsi alla domanda afferente ad una pronunzia costitutiva del giudice, mentre le ipotesi in considerazione sono relative a casi di risoluzione ope legis, automatiche, in relazione alle quali la pronunzia del giudice si pone come semplicemente ricognitiva.

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