Cass. Civ., Sez. II, n. 25155 del 13 dicembre 2010. Onere della prova nell'azione di annullamento del testamento per incapacità naturale

L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Ne consegue la configurabilità dell'onere, a carico di chi quello stato di incapacità assuma, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame conferma l'orientamento in base al quale si palesa specialmente gravoso l'onere probatorio che incombe a carico di colui che intenda impugnare un testamento per incapacità naturale del disponente.
Infatti occorrerà dar conto sia di un grado di ottundimento delle facoltà tale da precludere in maniera piena la capacità di intendere o di volere, sia del fatto che il testatore si trovasse in una siffatta condizione proprio nel momento di redazione delle proprie ultime volontà. Cfr. anche Cass. civile, sez. II 26002/2008.

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