Cass. Civ., sez. II, n. 24925/2007. Rilevanza della qualità di imprenditore del creditore e maggior danno ex II comma art.1224 cod.civ..

La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati inerisce a una obbligazione che ha la sua fonte nella legge, ovvero nell'art.2033 c.c. e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto ultimo intercorso tra il solvens e l'accipiens. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'attore il quale fa valere un'obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre alla restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e, ove risulti provato, anche solo per presunzione, il risarcimento del maggior danno ex art.1224, comma II, c.c.. Per l'attribuzione di tale danno la semplice qualità di imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria.

Commento

Ancora una pronunzia della S.C. relativa al tema della prova del maggior danno per intervenuta perdita di valore della moneta, rilevante ex II comma art.1224 cod.civ..

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