Cass. Civ., sez. II, n. 24782/2005. Preliminare di vendita, ignoranza dell'altruità del bene e azione di risoluzione.

In tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente il quale ignori che il bene, all'atto del preliminare, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.

Commento

Sia in tema di contratto definitivo di vendita di cosa altrui, sia in materia di contratto preliminare in relazione al quale sia stato dedotto ad oggetto un bene appartenente ad altri (pur senza palesarlo al promissario acquirente), la risoluzione può essere domandata soltanto una volta trascorso il tempo previsto dalle parti per la verificazione dell'effetto traslativo.

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