Cass. Civ., Sez. II, n. 24654 del 3 dicembre 2010. L'alienante è tenuto a far fronte alle spese straordinarie deliberate nel tempo antecedente la vendita dell'unità immobiliare.

In caso di vendita di un'unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea. Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 delle disp. att. c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Saranno più tranquilli i potenziali acquirenti di un appartamento in condominio. Le eventuale spese straordinarie (le quali possono comportare esborsi talvolta davvero considerevoli: si pensi al rifacimento della facciata, della copertura, degli impianti di riscaldamento/condizionamento, di opere di impermeabilizzazione) deliberate nel tempo antecedente l'acquisto gravano pur sempre sul vecchio proprietario.
Ciò anche se è il caso di osservare come il principio possieda una valenza inter partes. L'amministratore ben potrà rivolgersi al nuovo proprietario, il quale potrà rivalersi sul proprio dante causa.

Aggiungi un commento