Cass. Civ., sez. II, n. 229/2007. Sulla natura del divieto di costruzione ad una distanza inferiore a 25 m..

Gli obblighi di rispetto delle distanze minime delle costruzioni dal ciglio dell'autostrada - fissati dall'art. 9, l. n. 729/1961, confermati dall'art. 19, l. n. 765/1967 e da ultimo ribaditi dal vigente codice della strada nonchè dal relativo regolamento di esecuzione - costituiscono limitazioni al godimento del diritto di proprietà sopra categorie di beni individuate in modo generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati a uso pubblico. Deriva da quanto precede, pertanto, che il vincolo di inedificabilità che si crea sulla fascia di rispetto, a carico dei proprietari frontisti, ha carattere generale e obiettivo e, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitino sulle strade o passino nelle immediate vicinanze, ovvero in queste abitino e operino, non solo prescinde dalla possibilità concreta di realizzare la suddetta fascia, ma costituisce anche una limitazione alla libera regolamentazione, da parte degli enti pubblici, dell'attività edilizia pubblica e privata attraverso i piani regolatori e i regolamenti edilizi che, pertanto, non possono derogare a una normativa cogente disposta con legge dello Stato.

Commento

Viene affermata la natura generale ed assoluta del vincolo consistente nel rispetto della distanza minima della costruzione dal manufatto autostradale, costituente vera e propria limitazione del diritto dominicale.

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