Cass. Civ., Sez. II, n. 22589 del 5 novembre 2010. Forma della denuntiatio nella prelazione convenzionale

Nel caso di prelazione convenzionale è necessario svolgere un’esauriente interpretazione del patto di prelazione, ai sensi degli artt.1362 s.s. c.c., al fine di determinare se la relativa denuntiatio debba essere formulata per iscritto o possa essere data oralmente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione postula la chiara distinzione tra prelazione legale, come tale per lo più disciplinata dalla legge anche quanto ai requisiti formali della proposta da inoltrarsi al prelazionario e prelazione convenzionale. La fonte di quest'ultima, da rinvenirsi nell'autonomia privata, palesa anche la libertà di disciplinare la fattispecie concreta pure quanto ai modi, forme e tempi dell'avviso dell'intento da alienare che l'obbligato è tenuto a dare all'avente diritto.
Il vero problema sta tuttavia a monte: che cosa si intende per denuntiatio? E' mero avviso della conclusione della trattativa con un terzo (con l'invito a voler eventualmente assumere contatto con l'alienante) ovvero è compiuta formulazione di una proposta contrattuale?

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