Cass. Civ., sez. II, n. 22032/2004. Titolarità della colonna d'aria.

Lo spazio non costituisce oggetto di diritti e quindi non può costituire oggetto di proprietà autonomo rispetto alla proprietà del suolo, in quanto esso è un mezzo necessario per l'esistenza e l'esercizio del diritto di proprietà. Se ne ricava che anche la cosiddetta colonna d'aria (ovvero lo spazio sovrastante un edificio) non costituisce oggetto di diritti e non può costituire oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà dell'ultimo piano dell'edificio o alla proprietà esclusiva del lastrico solare. Il concetto di cosiddetta colonna d'aria va inteso, quindi, come diritto in capo al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ovvero al proprietario esclusivo del lastrico solare di utilizzare, senza alcuna limitazione, il suddetto spazio sovrastante mediante soprelevazione. Tale facoltà non comporta l'esonero dell'obbligo di corrispondere l'indennità di soprelevazione previsto a carico di chi sopreleva dall'articolo 1127, ultimo comma, del Cc, sempre che i proprietari dei piano sottostanti non rinuncino, espressamente o implicitamente, a tale diritto di credito.

Commento

La sentenza non fa che ribadire la spettanza dell'indennità per sopraelevazione di cui all'art.1127 cod.civ. agli altri condomini. In quest'ottica la c.d. "colonna d'aria" non consiste in un bene suscettibile di costituire l'oggetto di un diritto reale, piuttosto sostanziandosi nella possibilità edificatoria in sopraelevazione per colui che, essendo proprietario dell'ultimo piano di uno stabile, si trova ad essere attributario della possibilità di ulteriormente edificare in senso verticale.

Aggiungi un commento