Cass. Civ., sez. II, n. 21899/2004. Operatività dell' art. 9, D.M. Lavori pubblici, n.1444/1968 nei rapporti fra privati.

In tema di distanze tra costruzioni, il principio secondo il quale la norma di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ( che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) imponendo limiti edilizi ai comuni nella formazione di strumenti urbanistici non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretata nel senso che l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato articolo 9 divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima disapplicata.

Commento

La pronunzia si inserisce nella diatriba relativa all'efficacia dell' art.9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, emanato in esecuzione dell'art. 41 quinquies della legge 1150/1942, direttamente incidente sui regolamenti edilizi comunali imponendo tali limiti ai Comuni nella adozione o nella revisione degli strumenti urbanistici. Secondo un'orientamento la norma vincolerebbe soltanto l'amministrazione comunale (così Cass. Civ. Sez. II, 3771/01 ed anche Cass. Civ. Sez. II, 633/03). Diversamente è stato deciso da Cass. Civ. Sez. II, 4413/01, a parere della quale il disposto verrebbe direttamente ad incidere nei rapporti interprivati.
La sentenza in commento pare prescindere dalla questione, in ogni caso affermando la possibilità per il giudice ordinario di disapplicare nel caso concreto le norme portate degli strumenti urbanistici illegittime in quanto contrastanti con il riferito art.9, il quale pertanto verrebbe così ad imporsi, disciplinando la fattispecie indipendentemente dalla divergente portata della normativa comunale.

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