Cass. Civ., sez. II, n. 21895/2004. Operatività dell'obbligo della collazione.

Ai sensi dell'articolo 737 del Cc l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità; pertanto, i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficienti la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche a detti beni, con l'ulteriore ovvia conseguenza che sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione grava l'onere di fornire la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti.

Commento

La pronunzia corrobora l'opinione di quanti qualificano l'istituto della collazione come operazione predivisionale.

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