Cass. Civ., sez. II, n. 21891/2004. Responsabilità illimitata verso i terzi per il comportamento del socio accomandante ai sensi dell' art. 2320 c.c.

Nella società in accomandita semplice, l'art. 2320 c.c., il quale sanziona il comportamento del socio accomandante, che compia affari in nome delle società senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere, e, pertanto, se la società eccepisce l'inefficacia nei suoi confronti del negozio stipulato da quel falso procuratore, nessuna obbligazione sorge a suo carico, se il terzo non prova che la società medesima lo ha ratificato.

Commento

La sanzione della perdita del beneficio della responsabiità limitata al conferimento è del tutto indipendente dal profilo effettuale relativo all'attività del socio accomandante. Di norma dovrà anzi concludersi nel senso dell'inefficacia dell'atto posto in essere dall'accomandante nè investito di speciale procura, nè per altra via autorizzato a porre in essere un'attività vincolante per la società.

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