Cass. Civ., Sez. II, n. 21844 del 25 ottobre 2010. Forma della ratifica del preliminare immobiliare sottoscritto dal falsus procurator

La ratifica di un preliminare di vendita immobiliare, sottoscritto da un falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo avvenire anche implicitamente, purché sia rispettata la forma scritta, e risultare da un atto dal quale risulti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere.
Quando una parte ha chiesto la pronuncia di una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo non concluso e non sia possibile pervenire a detta pronuncia per non essere stata raggiunta la prova che l’immobile sia costruito con licenza o dell’esistenza di concessione edilizia o dell’esistenza della prescritta documentazione alternativa, il giudice non incorre in extrapetizione se si limita a dichiarare l’inadempimento del promittente venditore a fronte del diritto del promissario acquirente al trasferimento della proprietà del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Dunque ammissibile, in tema di contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili, una ratifica tacita, ancorchè per iscritto. Il tema, più in generale, è quello della dichiarazione tacita, vale a dire il segno di linguaggio dal quale è desumibile interpretativamente un intento differente rispetto a quello direttamente palesato dal tenore della dichiarazione.

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