Cass. Civ., sez. II, n. 21685/2006. Azione del legatario nel caso di legato di cosa da prendere.

Nel caso di legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius, previsto dall'art. 654 c.c., atteso l'interesse del legatario ad accertare l'effettiva consistenza del patrimonio del testatore al tempo della sua morte al fine di verificare se e in che misura egli abbia diritto verso l'erede all'adempimento del legato stesso, il legatario medesimo è legittimato a proporre l'azione di nullità per difetto dei requisiti di forma, ex art. 782 c.c.,della donazione effettuata dal testatore avente ad oggetto il bene legato.

Commento

Quando l'atto di disposizione del bene oggetto del legato fosse invalido, non si potrebbe invocare nè l'art. 654 nè l'art.686 cod.civ. allo scopo di infirmare la portata della disposizione a titolo particolare. Al riguardo deve essere affermata la legittimazione del legatario ad agire per far dichiarare l'annullamento o la nullità del titolo (cfr. anche Cass. 2212/1990), ciò che si pone come operazione prodromica rispetto all'operatività del legato.

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