Cass. Civ., Sez. II, n. 21441 del 19 ottobre 2010. Mera inefficacia del contratto concluso in difetto di poteri rappresentativi.

Il negozio concluso dal ''''falsus procurator'''' costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfezione con la ratifica del ''dominus'', e, come negozio ''in itinere'' o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei soli confronti del ''dominus'' sino alla ratifica di questi. Tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo "pseudo-rappresentato", e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al ''falsus procurator'' il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ribadisce l'orientamento assolutamente dominante sul tema. Esclusa la ricorrenza delle patologie invalidanti, non previste dalla legge, non rimane altro se non qualificare in chiave di mera inefficacia l'atto posto in essere dal soggetto privo di poteri rappresentativi. Cfr., in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 2802/1995.

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