Cass. Civ., sez. II, n. 21294/2004. Gli immobili vanno a chi ha la maggioranza.

In sede di divisione di una comunione ereditaria, di cui facciano parte solo due immobili, distinti e separati, non uniti da vincolo pertinenziale, e che isolatamente considerati non possono dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, in presenza di pluralità di richieste di attribuzione dell'intero con l'addebito dell'eccedenza, l'individuazione del condividente con quota maggiore, da preferirsi quale assegnatario, ai sensi dell'articolo 720 del Codice civile, deve effettuarsi tenendo conto della quota spettante su ogni immobile. Al fine del raffronto quantitativo fra le diverse quote in gara, deve farsi riferimento al valore della quota che ogni condividente vanta su ciascun immobile. I due immobili vanno attribuiti a un solo condividente qualora risulti il maggiore quotista dell'uno o dell'altro bene, altrimenti ogni immobile va attribuito al condividente che in relazione a esso risulti avere la quota maggioritaria.

Commento

La pronunzia viene a concretare il disposto di cui all'art.720 cod.civ. precisando che, nell'ipotesi in cui vengano in considerazione più beni immobili, il criterio dell'attribuzione ad uno soltanto dei contitolari implica che tale sito possa concernere entrambi gli immobili soltanto ove tale prevalenza si registri per l'appunto per ciascuno dei beni.

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