Cass. Civ., sez. II, n. 21111/2004. Prova dell'accordo simulatorio in tema di simulazione relativa.

In tema di simulazione relativa, qualora il contratto simulato sia stato redatto in forma scritta, e tale forma sia necessaria a pena di invalidità, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita. (Nella specie, è stato escluso che costituisse valida prova della simulazione della vendita - dissimulante una donazione - la controdichiarazione proveniente da uno solo dei venditori).

Commento

La regola vale ovviamente inter partes del fenomeno simulatorio, dovendo per i terzi essere ribadita, alla stregua del concetto in base al quale per i medesimi essa costituisce un fatto, la libera deduzione di mezzi istruttori.

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