Cass. Civ., Sez. II, n. 20784/2006. Presupposti della presunzione di conoscenza ex art.1335 cod.civ..

L'atto ricettizio unilaterale si reputa conosciuto dal destinatario e produce i suoi effetti quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, deve ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, fatta salva, peraltro, la prova, il cui onere incombe su di lui, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne conosciuto il contenuto, benché l'atto stesso sia pervenuto al suo indirizzo nel termine previsto.

Commento

La pronunzia mette a fuoco la valenza della preseunzione juris tantum di cui all'art. 1335 cod.civ. (da reputarsi estesa anche agli atti unilaterali), specificando che la prova dell'incolpevole impossibilità di avere notizia della comunicazione debba essere parametrata alle concrete modalità di comunicazione, consegna o spedizione. Speciale importanza riveste il requisito della recettizietà in esame con riferimento alle comunicazioni per posta elettronica e, generalmente, in via telematica (cfr. il d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, c.d. codice dell'amministrazione digitale).

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