Cass. Civ., sez. II, n. 19673/2005. Risarcimento danni a titolo di responsabilità professionale da parte del notaio

Il notaio, incaricato dalla parte acquirente dell'attività di consulenza e non solo di semplice autenticazione di sottoscrizione su una scrittura privata, è responsabile professionalmente per il fatto di non aver accertato l'avvenuta cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile oggetto di ipoteca richiedendo l'esibizione al creditore ipotecario di una dichiarazione liberatoria.
A prova del lavoro di consulenza l'esistenza di vari contatti tra gli acquirenti e il notaio prima della stipulazione del contratto definitivo di vendita, nonchè, in parcella, la voce "attività ulteriore" che giustifica la pretesa di un onorario aggiuntivo in cui non può non rientrare anche la consulenza diretta a garantire l'efficacia del trasferimento.

Commento

La pronunzia (che segue Cass. Civ., sez. II, n. 23934/2004, statuendo apparentemente in senso contrario a questa) pone, quale presupposto dell'affermazione della responsabilità professionale del notaio per la sussistenza di formalità pregiudizievoli sul bene oggetto di una convenzione dal medesimo stipulata nella forma della scrittura privata autenticata, il conferimento a costui dell'incarico di provvedere all'esecuzione delle visure.
Elementi probatori che conducono a reputare che tale incarico sia stato conferito al professionista sono la pluralità dei contatti tra questo e le parti prima del perfezionamento dell'atto e la presenza nella parcella di una voce relativa ad "attività ulteriore".

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