Cass. Civ., sez. II, n. 19478/2007. Usucapibilità delle quote dei contitolari di un bene. Compossesso.

In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosí determinato funzionale all' esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando invece necessario, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Pertanto il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.

Commento

In senso sostanzialmente analogo, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6382/99.

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