Cass. Civ., sez. II, n. 19288/2009. Indici sintomatici di elusione dell'art. 2744 c.c. nella vendita con patto di riscatto.

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell’ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime perciò una causa illecita che rende applicabile all’intero contratto la sanzione dell’art. 1344 c.c.

Commento

Confermato l'orientamento inaugurato dalle S.U. (Cass. S.U. 1611/89) relativo all'appprezzamento della causa concreta della stipulazione che, se perfezionata avendo quale comune intento dei contraenti la costituzione di una garanzia reale in violazione al precetto di cui all'art.2744 cod.civ., non può sottrarsi alla sanzione della nullità per contrarietà a norma imperativa.

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