Cass. Civ., sez. II, n. 1903/2009. Essenzialità dell'esame grafologico della scheda testamentaria ai fini della declaratoria di nullità per falsificazione della sottoscrizione.
Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione.