Cass. Civ., sez. II, n. 18131/2006. Opponibilità della simulazione al curatore fallimentare.
La simulazione di una vendita immobiliare è opponibile al fallimento in quanto sia provata per mezzo di controdichiarazione recante data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento; tale peraltro non può essere considerato il testamento, sia perché negozio unilaterale, sia perché atto "mortis causa", ontologicamente diverso dall'atto "inter vivos" richiesto nella specie.