Cass. Civ., sez. II, n. 18131/2006. Opponibilità della simulazione al curatore fallimentare.

La simulazione di una vendita immobiliare è opponibile al fallimento in quanto sia provata per mezzo di controdichiarazione recante data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento; tale peraltro non può essere considerato il testamento, sia perché negozio unilaterale, sia perché atto "mortis causa", ontologicamente diverso dall'atto "inter vivos" richiesto nella specie.

Commento

Pacificamente terzo ai fini dell'art.1417 cod.civ. deve essere considerato il curatore fallimentare: ne discende l'indispensabilità, ai fini della opponibilità al medesimo del fenomeno simulatorio, di una controdichiarazione scritta i cui estremi certamente non possono essere integrati dalla dichiarazione ricognitiva unilaterale contenuta in un testamento.

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